L’asilo è una protezione accordata a uno straniero che è perseguitato per motivi politici, religiosi o di colore della pelle e si rifugia in un Paese estero o in luogo che gode di extraterritorialità.
Il diritto d’asilo ha origini antichissime e deriva dall’immunità che si acquistava rifugiandosi in un luogo sacro. Una lunga tradizione che parte dai popoli del Mediterraneo e del Medio Oriente. Gli ebrei avevano luoghi e città di rifugio designate da Dio stesso, in cui gli autori di reati (esclusi quelli che si erano macchiati di omicidio volontario) potevano ricevere tutela e sottrarsi alla vendetta privata.
I Greci annoveravano tra i luoghi inviolabili il tempio di Delfo, il tempio di Atena a Tegea e quello degli Eraclidi ad Atene. A fondamento dell’asilo cristiano fu posta l’idea che rifugiarsi in un luogo sacro costituisse l’indizio di un pentimento, sufficiente ad escludere l’applicazione della sanzione civile o, quanto meno, a mitigarne la portata. La diffusione dell’asilo delle chiese cristiane si ebbe a partire dal secolo IV, attraverso la pratica dell’intercessio attuata dai chierici dinanzi al magistrato o all’imperatore in favore di coloro che si rivolgevano al clero (in particolare ai vescovi), per ottenere clemenza.
In conseguenza del diffondersi degli interventi della Chiesa, la legislazione imperiale riconobbe come principio generale la facoltà di rifugiarsi in una chiesa, purché il rifugiato abbandonasse le armi e si sottomettesse all’autorità del clero della chiesa ospitante. Il riconoscimento dell’asilo da parte del potere politico ebbe come conseguenza la determinazione di un elenco di reati esclusi dall’asilo: l’omicidio, la lesa maestà, la violazione della fede cattolica, l’adulterio e il rapimento.
Nel Medioevo il diritto di asilo venne riconosciuto alle chiese e alle cappelle, all’atrio della chiesa, ai monasteri, agli ospedali e alle residenze dei vescovi in cui si trovassero delle cappelle[1].
In un articolo sul Corriere della Sera del 2002, Franco Cardini, docente di storia medievale all'università di Firenze, spiega che il diritto d’asilo fu formalmente “coniato dalla Chiesa nei Concili dell' XI secolo, come quello di Narbonne del 1056”[2]. Fu applicato per esempio durante le guerre di religione in Francia, nel Cinquecento. Ci furono casi di ugonotti che chiesero asilo nelle chiese cattoliche. Rifugiarsi in un luogo sacro non significava automaticamente essere salvi. Alla fine, erano le autorità ecclesiastiche a decidere.
Un caso italiano? «Per gli italiani c' è l' episodio celeberrimo di Fra' Cristoforo nei "Promessi Sposi". Uccide un uomo in un duello e si rifugia in una chiesa di cappuccini che, nelle parole di Manzoni, era "asilo, come ognun sa, impenetrabile allora a' birri, e a tutto quel complesso di cose e di persone, che si chiamava la giustizia"». La condizione imprescindibile era che chi si riugiava in una chiesa deponesse le armi. Allora veniva preso sotto la tutela della Chiesa e non poteva essere toccato, pena la scomunica.
1769 al 1861 l’asilo fu formalmente soppresso in tutti gli Stati italiani. Sul piano giuridico formale, il diritto d' asilo non è più riconosciuto. Cardini ricorda che «Le chiese smisero di essere considerate luoghi in cui la giustizia ordinaria era sospesa a cominciare dal Settecento, con l' eliminazione delle giurisdizioni speciali». Ma lo studioso ricorda che vi furono dei casi nella storia, per esempio durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui chi non ha rispettato il diritto d' asilo nelle chiese è stato perseguito. Esiste quella che i giuristi chiamano la diffusa coscienza giuridica dei popoli. E in base a questa, “i luoghi sacri sono luoghi protetti”, afferma Cardini.
[1] Dizionari Giuridici Simone, edizione online
[2] Farina M., Asilo in chiesa? Non basta deporre le armi, Corriere della Sera, 4 aprile 2002
A livello internazionale, il diritto d’asilo è sancito dall’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (10 decembre 1948): “Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”.
In Italia, la Costituzione italiana, quasi un anno prima, sanciva questo diritto. In base all’articolo 10, esiste l’asilo costituzionale. “Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Quando parliamo di richiedente asilo, chiamiamo in causa questa nozione di asilo politico, diversa da quanto stabilisce la Convenzione di Ginevra (vedi) per lo status di rifugiato (vedi).
Il vero e proprio diritto d’asilo si richiama all’articolo 10 della Costituzione. In Italia però non è mai stata fatta una legge nazionale per il diritto d’asilo, pertanto il riconoscimento dello status di rifugiato si basa sull’applicazione della Convenzione di Ginevra[1]. L’asilo ai sensi della Costituzione viene riconsociuto generalmente a seguito di sentenza del giudice civile e per prassi garantisce gli stessi diritti riconosciuti ai rifugiati dalla Convenzione di Ginevra.[2]
[1] Nei panni dei rifugiati, dossier Centro Astalli 2011
[2] Medici per i diritti umani, Città senza dimora, Infinito Edizioni, Roma 2012
Asilo politico all'imam in carcere per terrorismo
Sconta una condanna a tre anni e 8 mesi: trasformò la moschea di viale Jenner, a Milano, in un luogo di reclutamento per fondamentalisti. Ricercato pure in Egitto è ricercato. Ma per i giudici italiani è un perseguitato
(edizione online di un quotidiano nazionale, 28 maggio 2010 ore 10)
Per lo Stato italiano Abu Imad è un terrorista, un predicatore della jihad contro l'Occidente, un reclutatore di combattenti e di attentatori suicidi, un pericolo pubblico tale da venire rinchiuso in un carcere speciale.
Ma per lo Stato italiano è anche un dissidente inseguito da uno Stato totalitario per motivi religiosi, un innocuo immigrato che merita di ricevere dall’Italia lo status inviolabile di rifugiato politico. Come le due versioni possano convivere, come la stessa persona condannata come terrorista possa ricevere asilo politico, è uno di quei misteri tutti italiani dove non si capisce come si incrocino pasticcio burocratico, ottusità amministrativa, garantismo spensierato.
Oggi il governo correrà ai ripari, la commissione centrale riesaminerà il caso, il sottosegretario agli Interni Alfredo Mantovano denuncia che «questo è quello che accade quando, di fronte al pericolo terrorismo, una parte delle istituzioni fanno il loro dovere e altre se ne vanno per i fatti propri». Ma la verità resta, innegabile e imbarazzante. Il terrorista Abu Imad ha ottenuto lo stato di rifugiato grazie a due sentenze della magistratura amministrativa che, ribaltando la decisione dell'autorità di governo, lo ha ritenuto un perseguitato meritevole di protezione.
La prima sentenza è del Tar della Lombardia, 6 giugno 2001. Abu Imad, entrato in Italia nel 1993 col trucco di un visto turistico, nel 1995 si è visto rifiutare lo status di rifugiato, fa ricorso: «Premesso di essere stato più volte arrestato, sempre assolto e scarcerato dai tribunali del suo paese, assume di avere subito persecuzioni e torture da parte delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza in quanto classificato dal regime egiziano come membro di un gruppo islamico duramente combattuto dal regime». I giudici si commuovono, prendono tutto per buono, scrivono che «l'appartenenza a un movimento religioso che si connoti per una radicale intransigenza ideologica non può di per sé sola costituire ragione di persecuzione politica né legittimare trattamenti persecutori o metodi di tortura», e accolgono il ricorso.
Maroni: "Revocato asilo a ex imam viale Jenner"
All’ex imam egiziano della moschea milanese di viale Jenner, già condannato definitivamente per terrorismo internazionale, è stato revocato il diritto di asilo. Lo ha comunicato oggi il ministro dell’Interno Roberto Maroni
(stessa testata, 28 maggio 2010, ore 19.30)
Condanna per terrorismo: revocato l'asilo politico all'ex imam di viale Jenner
ABU IMAD AVEVA CHIESTO LO STATUS DI RIFUGIATO NEL 1995
Maroni: quando finirà di scontare la sua pena sarà espulso dal nostro territorio nazionale
(edizione online di quotidiano nazionale, 28 maggio 2010)
LA STORIA - L'intricata vicenda ha origine nel 1995, quando l'imam ha presentato istanza d'asilo: essa era stata respinta dalla Commissione sullo status del rifugiato dal Ministero dell'Interno. Ma l'egiziano aveva fatto ricorso al Tar della Lombardia che nel 2001 ha annullato la decisione del ministero. Il Viminale, a sua volta, ha fatto appello al Consiglio di Stato, il quale, nel 2005, ha confermato però la decisione del Tar. Nel marzo 2010, quindi, la Commissione asilo ha dovuto dare esecuzione ad una sentenza definitiva della giustizia amministrativa e - puntualizza il Viminale - solo perché tenuto ad applicare una sentenza ha riconosciuto ad Abu Imad lo status di rifugiato. Ma lo scorso 29 aprile è arrivata la condanna definitiva della Cassazione per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale. Alla luce di questa novità la Commissione nazionale ha riesaminato la vicenda e revocato lo status di rifugiato all'ex imam.
La vicenda dell’imam salafita, condannato per terrorismo, è stata ampiamente riportata da tutti i principali media. Qualche testata spiega le ragioni burocratiche per cui la stessa persona è stata condannata per terrorismo e insieme riconosciuta come rifugiato. Un caso sicuramente grave e particolare, ma praticamente unico. Nessun articolo ha spiegato l’importanza dell’istituto dell’asilo politico, né ha contestualizzato la notizia per riequilibrare una vicenda che narrata in questi termini porta con sé il grave rischio di diffondere nell’opinione pubblica un’associazione non vera tra rifugiati e terroristi. Soprattutto laddove si parla di ‘garantismo spensierato’. In Italia sono molte le richieste di asilo politico rigettate. Vedi le voci: diniegato e richiedente asilo.
Maroni, revocato diritto d'asilo a Abu Imad "Rimarrà in carcere fino alla fine della pena"
TERRORISMO
L'ex imam si trova rinchiuso nel carcere di Benevento dove sta scontando una condanna a 3 anni e 8 mesi per terrorismo internazionale. Proprio ieri aveva ottenuto lo status di rifugiato politico
Maroni ha infine ribadito la posizione dell'Italia sulla concessione del diritto d'asilo: "Deve essere regolato da un sistema europeo fondato su regole europee. La responsabilità di concessione dello status di rifugiato politico deve essere di tutti i Paesi europei, che dovrebbero procedere in comune anche ai rimpatri", ha concluso.
(quotidiano online nazionale, 28 maggio 2010)