La circolare n. 1305 del primo aprile 2011 è un provvedimento del ministero dell’Interno, inviato ai prefetti e firmata dall’allora ministro Roberto Maroni, per vietare l’accesso alla stampa e ai parlamentari a tutti ‘i centri per migranti’ sia di accoglienza, sia di detenzione amministrativa. Una disposizione a tempo indeterminato, giustificata con l’esistenza di una dichiarata emergenza Nord Africa e con la motivazione che la stampa fosse d’intralcio all’interno dei non meglio specificati ‘centri per migranti’, dicitura che in sé non vuol dire niente in termini giuridici.
Testo :
Oggetto: Accesso ai centri per migranti
“In considerazione del massiccio afflusso di immigrati provenienti dal Nord Africa e al fine di non intralciare le attività loro rivolte, l’accesso alle strutture presenti su tutto il territorio nazionale, di cui alla circolare n.1305 del 24 aprile 2007, è consentito, fino a nuova disposizione, esclusivamente alle seguenti organizzazioni: Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), Croce Rossa Italiana, Amnesty International, Medici senza frontiere, Save the children, Caritas, nonché a tutte le associazioni che hanno in corso con il Ministero dell’Interno progetti in fase di realizzazione nelle strutture di accoglienza, finanziati con i fondi nazionali ed europei”.
Le pesanti limitazioni all’accesso sono state poi rimosse per i parlamentari e sono rimaste solo per i giornalisti. Contro questo divieto, considerato dalla Federazione nazionale della stampa come “un bavaglio inaccettabile”, si sono mossi il sindacato e l’ordine dei giornalisti, insieme ad associazioni della società civile, dando vita a una lunga campagna di mobilitazione, dal nome “LasciateCIEntrare”. Il primo appello era stato lanciato sul blog Fortess Europe da un gruppo di giornalisti. Il 13 dicembre 2011, il successore del ministro Maroni al Viminale, Anna Maria Cancellieri, ha sospeso la circolare. “Tuttavia – si legge nel rapporto dell’Associazione A Buon Diritto, dal titolo “Lampedusa non è un’isola”- l’opacità delle strutture per immigrati risulta tutt’ora impermeabile alla decisione, indubbiamente assai positiva, del nuovo titolare del Viminale. Ripetuti sono i casi, negli ultimi mesi, di ritardi o resistenze all’ingresso della stampa nei Centri, che tendono a far riferimento a quell’unica clausola derogatoria presente nella circolare ministeriale a proposito dell’impossibilità di visitare i centri in caso di ristrutturazione o di manutenzione. Non si capisce, in effetti, quale possa essere la ratio prima della disposizione di Maroni e poi delle prassi tese a impedire un controllo democratico su quelle strutture, se non questa: impedire che fuori si sappia ciò che accade dentro. Talvolta il medesimo effetto di nascondimento e di mistificazione della realtà si ottiene non già occultando l’informazione e impedendo la vista bensì alterandola attraverso parole fuorvianti. Chiamando, ad esempio, «accoglienza» ciò che appare, ed effettivamente è, reclusione o definendo «ospiti» i migranti cui è impedita la libertà di movimento come succede, e non da ora, nei CIE e, prima, in quei Centri eufemisticamente definiti di Permanenza Temporanea e di Assistenza (CPTA), introdotti dalla legge Turco-Napolitano, la n. 40 del 6 marzo 1998. O, ancora, definendo «clandestino» qualsiasi migrante non in regola con il permesso del soggiorno”[1]
I giornalisti Raffaella Cosentino e Stefano Liberti, hanno vinto un ricorso al Tar del Lazio contro la circolare. Il 18 maggio 2012 è stata depositata la sentenza, con cui i giudici hanno considerato illegittimi i dinieghi all’accesso in alcuni Cie e Cara che i giornalisti avevano impugnato. Secondo l'avvocato Andrea Saccucci, che con il collega Anton Giulio Lana ha seguito il ricorso al Tar con il supporto di Open Society Foundations, gli aspetti più importanti della sentenza che boccia la circolare Maroni sono:
- “Il riconoscimento del ruolo della stampa come strumento di informazione del pubblico su questioni di interesse generale e l’importanza della circolazione delle informazioni relative al trattamento dei migranti nei centri"
- IL TAR RICONOSCE LA FUNZIONE DELLA STAMPA COME 'CANE DA GUARDIA' DELLA DEMOCRAZIA. "Evidentemente è stato percepito dai giudici quel collegamento essenziale fra l’accesso ai centri da parte dei giornalisti e la possibilità di esercitare quel fondamentale controllo sul trattamento che i migranti ricevono all’interno come garanzia del rispetto dei diritti dei migranti – afferma Saccucci - il tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo come ‘cane da guardia’ delle istituzioni e della democrazia, ruolo costituzionalmente garantito e che non può subire restrizioni irragionevoli, senza limiti di tempo e non è neppure fondata su una disposizione di legge".
Questo vuol dire che circolari del genere non potranno essere riproposte o - se riproposte - dovranno sempre includere i giornalisti fra gli autorizzati ad accedere all’interno dei centri di identificazione e di espulsione e dei centri di accoglienza per richiedenti asilo.
Nella sentenza, tra l'altro si stabilisce, che tali divieti costituiscono:
- VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 21 COST. –
- ART. 10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI –
- ART. 11 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – MANCATA APPLICAZIONE.
Scrivono i giudici: “La circolare impugnata preclude in modo assoluto e indiscriminato l’accesso ai centri immigrati da parte dei giornalisti, ai quali viene così impedito l’esercizio della propria professione. Il divieto di cui trattasi si traduce, dunque, in una grave forma di ingerenza nell’esercizio del diritto di cronaca e di informazione del pubblico su questione di carattere generale, che impedisce ai giornalisti di assolvere alla loro fondamentale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri. Tale ingerenza è priva di base legale sia dal punto di vista dello scopo legittimo sia dal punto di vista della proporzionalità”.
- La circolare costituisce anche un ECCESSO DI POTERE perché “il divieto de quo si pone, altresì, in violazione con la c.d. Direttiva Rimpatri (2008/11/CE); - anche la visita della “stampa” è un elemento fondamentale per assicurare agli immigrati condizioni di permanenza nei centri umane e dignitose” . Infine, affermano i giudici: “In definitiva, la libertà di stampa svolge un ruolo fondamentale nel dibattito democratico, tale da non sopportare l’introduzione di limiti atti a restringerla, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo allorchè questa ha affermato che i giornali sono i così detti “cani da guardia” (watch dog) della democrazia e delle istituzioni,anche giudiziarie, risultando pacifico l’enorme interesse della comunità nazionale per la corretta e puntuale esplicazione di ogni attività pubblica, onde critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre le pubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non solo giustificate, ma anche propiziate
[1] Manconi L., Anastasia . (a cura di) Lampedusa non è un’isola. Profughi e migranti alle porte dell’Italia. Associazione a Buon Diritto Onlus. Roma, 2012, pag.45